
- 14 aprile 2016
- News Aziendali
Il D.Lgs. 81/08 all’art. 18 recita: “Il datore di lavoro deve, nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”.
Sempre il D.Lgs. 81/08 all’art. 82, comma 1 recita “… l’esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica”.
Trasferendo quanto sopra all’ambito prettamente elettrico possiamo dedurne che:
– chi esegue lavori elettrici deve essere idoneo ad eseguirli;
– chi esegue lavori elettrici sotto tensione deve disporre di un’abilitazione da parte del datore di lavoro a questo tipo di attività.
La normativa vigente, infatti, disciplina le tipologie di impianti elettrici e, sulla base di questi, identifica delle figure che possono effettivamente eseguirne i lavori disciplinandone la relativa formazione.
Per cominciare definiamo il lavoro elettrico come “un intervento su impianti o apparecchi con accesso alle parti attive (sotto tensione o fuori tensione) nell’ambito del quale, se non si adottano misure di sicurezza, si è in presenza di un rischio elettrico”.
In particolare, possiamo distinguere 3 tipologie di “lavori elettrici sotto tensione”:
- Lavoro sotto tensione: tutte le volte che il lavoratore accede, con una parte del corpo o con un attrezzo (isolante o conduttore), ad una determinata distanza da parti attive in tensione accessibili.
- Lavoro in prossimità di parti in tensione: quando il lavoratore accede, con una parte del corpo o con un attrezzo (isolante o conduttore), ad una determinata distanza da parti attive in tensione accessibili. Per questa tipologia di lavori è necessario adottare particolari precauzioni contro il rischio elettrico (non sono sufficienti quelle adottate nel caso di lavori elettrici fuori tensione).
- Lavoro fuori tensione: attività lavorativa su impianti elettrici che non sono attivi e privi di carica elettrica.
La distanza di sicurezza è tabellata dalla norma in funzione della tensione dell’impianto.
La seconda caratteristica importante da considerare nell’individuazione di chi può fare che cosa è la tipologia dell’impianto. La legge suddivide gli impianti in 4 categorie:
- Sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, quelli a tensione nominale minore o uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata);
- Sistemi di Categoria I (prima), chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione nominale da oltre 50 fino a 1000 V se in corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1500 V compreso se in corrente continua;
- Sistemi di Categoria II (seconda), chiamati anche a media tensione quelli a tensione nominale oltre 1000 V se in corrente alternata od oltre 1500 V se in corrente continua, fino a 30 000 V compreso;
- Sistemi di Categoria III (terza), chiamati anche ad alta tensione, quelli a tensione nominale maggiore di 30 000 V.
Definiamo ora, invece, 3 categorie di persone che possono svolgere lavori elettrici, precisando che nessun lavoro elettrico può essere eseguito da persone prive di adeguata formazione:
- PEI: Persona Idonea. Persona alla quale è stata riconosciuta la capacità tecnica ad eseguire specifici lavori sotto tensione.
- PES: Persona Esperta. Persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità può creare.
- PAV: Persona Avvertita. Persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare.
I soggetti che non rientrano nelle categorie PAV e PES sono definiti persone comuni (PEC) e, in quanto tali, possono eseguire lavori elettrici fuori tensione e solo sotto sorveglianza o la supervisione di un PAV o PES.
Ne consegue che:
- i lavori elettrici FUORI TENSIONE possono essere svolti da PES e PAV (quest’ultima può operare solo se coordinata da un PES)
- i lavori elettrici IN PROSSIMITA’ DI PARTI IN TENSIONE possono essere svolti da PES e PAV (quest’ultima può operare solo se coordinata da un PES)
- i lavori elettrici SOTTO TENSIONE per categorie 0 e I possono essere svolti solo da PEI.
- i lavori elettrici SOTTO TENSIONE per categorie II e III possono essere svolti solo da aziende autorizzate su specifico provvedimento del Ministero del Lavoro.
Per valutare correttamente quale profilo professionale (PES, PAV o PEI) attribuire ad un operatore, è necessario riferirsi ai tre seguenti requisiti tra loro complementari: istruzione, cioè la conoscenza dell’impiantistica elettrica, dei pericoli ad essa connessi e della relativa normativa di sicurezza; esperienza di lavoro maturata, per poter avere confidenza della conoscenza o meno delle situazioni caratterizzanti una o più tipologie di lavori e della maggior parte delle situazioni anche non ricorrenti; caratteristiche personali, quelle maggiormente significative dal punto di vista professionale, quali le doti di equilibrio, attenzione, precisione e ogni altra caratteristica che concorra a far ritenere l’operatore affidabile.
In base alla norma CEI 11-27 l’attribuzione della condizione di PES e PAV per lavoratori dipendenti è di esclusiva pertinenza del datore di lavoro. Detta attribuzione, accompagnata dall’indicazione della tipologia o delle tipologie di lavori cui si riferisce, deve essere formalizzata per iscritto nell’ambito aziendale.
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